Aggiornato: 29/09/2026

Cosa NON devi fare nel forfettario: registri, IRAP, ISA e le altre semplificazioni

In breve, chi è in regime forfettario non deve:

Quello che invece resta obbligatorio: emettere e conservare le fatture, tenere il registro dei beni ammortizzabili se serve, e la dichiarazione dei redditi annuale. Vediamo punto per punto, con i riferimenti di legge.

Niente registri IVA, ma le fatture si conservano comunque

Il regime forfettario nasce come regime "senza IVA": chi lo applica non addebita l'IVA in fattura e, di conseguenza, è esonerato da tutti gli adempimenti contabili collegati. Lo spiega la circolare dell'Agenzia delle Entrate sul regime:

"i soggetti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, ossia dalla: registrazione delle fatture emesse (articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972); registrazione dei corrispettivi (articolo 24 del medesimo D.P.R.); registrazione degli acquisti (articolo 25 del medesimo D.P.R.); tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39 del medesimo D.P.R.), fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione" (art. 1, comma 59, Legge 190/2014)

In pratica: niente registro IVA vendite, niente registro corrispettivi, niente registro acquisti. Restano da conservare, però, le fatture emesse e ricevute e le bollette doganali (se importi merci). Per il contenuto esatto della fattura, con o senza IVA, vedi la guida su dicitura e fattura del forfettario; per il bollo da 2 € sulle fatture oltre 77,47 € vedi marca da bollo nel forfettario.

Per lo stesso motivo (niente IVA da versare) non ci sono nemmeno liquidazioni periodiche né la dichiarazione IVA annuale da presentare.

Niente scritture contabili ai fini delle imposte dirette

Anche sul fronte delle imposte sui redditi, il forfettario è esonerato dalla contabilità ordinaria o semplificata che conoscono le altre partite IVA:

"tali soggetti[...] sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie" (art. 1, comma 69, Legge 190/2014)

La stessa norma chiarisce che resta comunque l'obbligo di conservare i documenti emessi e ricevuti (art. 22 del D.P.R. 600/1973): niente registri da compilare, ma i documenti non si buttano. Se hai beni strumentali di valore da ammortizzare, verifica con un professionista se nel tuo caso conviene comunque un registro dei cespiti a fini organizzativi (non è un obbligo contabile ai fini del calcolo dell'imposta, che nel forfettario si basa sul coefficiente di redditività: vedi forfettario e spese, si possono scaricare?).

Niente ISA (e prima ancora niente studi di settore)

I forfettari sono esclusi anche dagli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), lo strumento che l'Agenzia delle Entrate usa per valutare l'affidabilità fiscale delle altre partite IVA:

"Agli effetti delle imposte sui redditi, i contribuenti in regime forfetario [...] sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale" (art. 2, comma 1, lett. b, D.M. 23 marzo 2018 e art. 2, comma 1, lett. b, D.M. 28 dicembre 2018)

L'esonero riguarda la compilazione del modello ISA, non le sue conseguenze indirette: come spiegato nella guida sul secondo acconto forfettario, il fatto che per la tua attività esista un ISA approvato (anche se tu non lo compili) cambia comunque la percentuale delle rate di acconto (50% invece di 40%+60%). Sono due cose diverse: non compilare l'ISA è un esonero contabile vero e proprio; il calcolo delle rate d'acconto è un effetto a parte, legato alla stessa categoria di attività.

Niente ritenute d'acconto, né in entrata né in uscita

Il forfettario non subisce la ritenuta d'acconto sui compensi che incassa da altre partite IVA (a differenza di un professionista in regime ordinario):

"i ricavi o i compensi percepiti da coloro che applicano il regime forfetario, in ragione dell'esiguità della misura dell'imposta sostitutiva, non sono soggetti alla ritenuta d'acconto. A tal fine [...] è necessario che il contribuente rilasci un'apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva"

Quindi per non subire la ritenuta serve comunque un passo attivo: scrivere in fattura (o allegare) una dichiarazione che indichi il regime forfettario, di solito con la stessa dicitura vista nella guida su fattura e dicitura del forfettario. Simmetricamente, se il forfettario paga compensi ad altri (per esempio un collaboratore occasionale), non deve operare lui stesso la ritenuta come farebbe un sostituto d'imposta ordinario — tranne l'eccezione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, dove la ritenuta resta dovuta — ma deve comunque indicare in dichiarazione il codice fiscale di chi ha ricevuto il pagamento senza ritenuta. Il dettaglio con un esempio numerico è nella guida su ritenuta d'acconto e forfettario.

Riepilogo: esonerato da, obbligato a

Esonerato da Resta obbligatorio
Registri IVA (vendite, corrispettivi, acquisti) Emettere fattura per ogni operazione
Liquidazioni periodiche e dichiarazione IVA Conservare fatture, documenti di acquisto e bollette doganali
Scritture contabili ai fini delle imposte dirette Dichiarazione dei redditi annuale (imposta sostitutiva)
Compilazione degli ISA Le rate di acconto seguono comunque l'ISA della categoria (di solito 50%)
Operare ritenute d'acconto sui pagamenti fatti Indicare in dichiarazione i codici fiscali di chi ha percepito senza ritenuta
Subire la ritenuta d'acconto sui compensi incassati Rilasciare al cliente la dichiarazione che attesta il regime forfettario

Domande frequenti

Il forfettario deve tenere il registro IVA?

No. È esonerato dalla registrazione di fatture emesse, corrispettivi e acquisti, e dalla tenuta dei relativi registri (art. 1, comma 59, Legge 190/2014). Deve però conservare le fatture e i documenti di acquisto.

Il forfettario fa gli ISA?

No, è esonerato dalla compilazione degli ISA. Attenzione: questo non significa che l'ISA non conti nulla per lui, perché il fatto che esista un ISA approvato per la sua attività determina comunque la percentuale delle rate di acconto (di solito 50%), come spiegato nella guida sul secondo acconto.

Il forfettario deve fare le scritture contabili?

No, è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette (art. 1, comma 69, Legge 190/2014), ma deve conservare i documenti emessi e ricevuti.

Se pago un collaboratore, devo trattenere la ritenuta d'acconto?

No, il forfettario non opera ritenute alla fonte, ma deve indicare in dichiarazione il codice fiscale di chi ha ricevuto il pagamento senza ritenuta.

Se sono io a fatturare, il mio cliente mi applica la ritenuta d'acconto?

Di regola no, se gli rilasci una dichiarazione che attesta il tuo regime forfettario: senza quella dichiarazione il cliente potrebbe applicarla per prudenza. Vedi anche la guida dedicata su perché la ritenuta d'acconto non si applica nel forfettario.

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Contenuto informativo scritto con l'IA, non sostituisce un professionista. Aggiornato a settembre 2026.

Fonti