Ritenuta d'acconto e forfettario: perché non si applica e cosa scrivere in fattura
In breve:
- chi è in regime forfettario non subisce la ritenuta d'acconto sui ricavi o compensi che incassa (art. 1, comma 67, Legge 190/2014);
- per far valere l'esonero basta una dichiarazione al cliente, di solito scritta direttamente in fattura;
- la regola vale per tutti i forfettari, senza eccezioni per categoria: anche per agenti e rappresentanti di commercio, che normalmente hanno una ritenuta calcolata in modo diverso dagli altri lavoratori autonomi;
- se durante l'anno superi i 100.000 € di ricavi, la ritenuta torna ad applicarsi dai compensi incassati da quel momento in poi, non retroattivamente.
Perché di solito si applica una ritenuta
Quando un lavoratore autonomo ordinario (non forfettario) fattura a un cliente che agisce come sostituto d'imposta (per esempio un'azienda o un professionista), quel cliente deve trattenere una ritenuta d'acconto e versarla lui stesso all'Agenzia delle Entrate, anticipando parte delle tasse del prestatore. Per i professionisti "ordinari" la ritenuta è il 20% del compenso (art. 25 DPR 600/1973); per chi opera con provvigioni da agenzia, rappresentanza o mediazione (agenti di commercio, procacciatori d'affari) la ritenuta è sempre del 20%, ma calcolata su una base ridotta al 20% o al 50% della provvigione, a seconda che l'agente si avvalga o meno in modo continuativo di dipendenti o collaboratori (art. 25-bis DPR 600/1973).
Il forfettario, invece, non subisce nessuna di queste due ritenute.
La regola per il forfettario
Il testo di legge è chiaro (art. 1, comma 67, Legge 23 dicembre 2014, n. 190):
"I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva."
Lo conferma anche l'Agenzia delle Entrate nella circolare 32/E del 2023: i forfettari "non sono soggetti alla ritenuta d'acconto relativamente ai ricavi o compensi percepiti; a tal fine, questi attestano ai propri committenti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva ed esplicitano in fattura l'applicazione del regime forfetario".
In pratica: il cliente ti paga l'intero importo in fattura, senza trattenere nulla. Non aspetti un credito d'imposta da recuperare in dichiarazione, perché non c'è nessuna ritenuta da recuperare.
Cosa scrivere in fattura
La "dichiarazione" richiesta dalla legge si scrive direttamente nella fattura, di solito nel campo "Causale" o "Note". Il testo che riportano le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate è:
"Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, Legge n. 190 del 2014 e successive modificazioni"
Questa frase va aggiunta a quella, obbligatoria per tutti i forfettari, che spiega l'assenza di IVA. Il testo esatto di entrambe le frasi, i codici RF19 e N2.2 della fattura elettronica e un esempio completo sono nella guida dicitura fattura forfettario: il testo obbligatorio e un esempio.
Il caso particolare degli agenti di commercio
Chi lavora come agente, rappresentante di commercio o procacciatore d'affari, fuori dal forfettario, ha una ritenuta calcolata in modo diverso dagli altri lavoratori autonomi: non sul compenso pieno, ma su una base ridotta (20% o 50% della provvigione). Proprio per questa particolarità, capita spesso il dubbio se, passando al forfettario, l'esonero valga comunque.
La risposta è sì: il comma 67 esonera "i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario" senza distinguere per categoria o per tipo di attività. Un agente di commercio in regime forfettario rilascia la stessa dichiarazione di qualunque altro forfettario e non subisce nessuna ritenuta, né quella ordinaria né quella ridotta delle provvigioni.
Attenzione a non confondere due cose diverse. La ritenuta d'acconto è un anticipo di imposte che qui viene meno. Il contributo Enasarco (la cassa previdenziale degli agenti di commercio) è tutt'altra cosa: è un contributo previdenziale obbligatorio che la casa mandante versa comunque, a prescindere dal regime fiscale dell'agente. Il forfettario non tocca gli obblighi Enasarco: se sei un agente, verifica gli importi e le scadenze direttamente con Enasarco o con la tua casa mandante.
Cosa succede se superi i 100.000 €
Se durante l'anno i ricavi superano 100.000 €, si esce dal forfettario immediatamente, già in quello stesso anno (vedi la guida sul limite degli 85.000 €). Da quel momento cambia anche la ritenuta: come chiarisce la circolare 32/E/2023, i compensi incassati da quel momento in poi tornano soggetti alla ritenuta d'acconto ordinaria (art. 25 DPR 600/1973), ma non quelli già incassati prima del superamento della soglia. Non c'è quindi nessun effetto retroattivo sui compensi già fatturati.
Il forfettario che paga altri: deve fare ritenuta lui?
Un'altra domanda frequente è il contrario: se sei forfettario e paghi un altro professionista o un fornitore, devi trattenere tu la ritenuta d'acconto? La legge (art. 1, comma 69, L. 190/2014) esonera anche in questo caso, con un'eccezione: il forfettario non deve operare le ritenute alla fonte in generale, tranne quelle sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (per esempio uno stipendio o una collaborazione con un dipendente). Se paghi un collaboratore con contratto di lavoro dipendente o assimilato, quella ritenuta va comunque applicata. Sui compensi pagati senza ritenuta, in dichiarazione dei redditi va comunque indicato il codice fiscale di chi li ha ricevuti e l'importo pagato.
Un esempio pratico
Elena è una consulente di marketing in regime forfettario. Emette una fattura da 1.500 € a un'azienda cliente.
- Fuori dal forfettario, un professionista ordinario vedrebbe trattenuti 300 € (20% di ritenuta) e incasserebbe subito solo 1.200 €, recuperando i 300 € come credito l'anno dopo in dichiarazione.
- In regime forfettario, Elena scrive in fattura la dicitura di esonero e incassa l'intero importo: 1.500 €, senza nessuna trattenuta e senza nessun credito da recuperare in futuro.
Su quei 1.500 € Elena dovrà comunque mettere da parte imposta sostitutiva e contributi INPS: il calcolo completo, con esempi, è nella guida quanto mettere da parte per ogni fattura nel forfettario.
Domande frequenti
Devo chiedere qualcosa all'Agenzia delle Entrate per avere l'esonero?
No. Non è una domanda da presentare a nessun ente: basta scrivere la dichiarazione (la dicitura) direttamente in fattura, cliente per cliente.
Il mio cliente ha comunque applicato la ritenuta per errore: cosa faccio?
Segnalalo subito al cliente, spiegando che sei in regime forfettario e allegando la dicitura corretta: dovrà restituirti la somma trattenuta e correggere la propria certificazione unica. Se il cliente ha già versato la ritenuta all'Erario, la correzione richiede più tempo: chiedi supporto a un professionista se non si risolve rapidamente.
La certificazione unica (CU) mi riguarda?
Il cliente che ti paga senza ritenuta, se è a sua volta sostituto d'imposta, deve comunque indicare i compensi pagati (anche senza ritenuta) nella Certificazione Unica, a fini di controllo. Non cambia nulla per te: sono obblighi del cliente, non tuoi.
Vale anche per i clienti privati (non partite IVA)?
La ritenuta d'acconto riguarda solo i pagamenti fatti da un sostituto d'imposta (aziende, professionisti, enti pubblici). Un cliente privato che non agisce come sostituto d'imposta non applica comunque nessuna ritenuta, forfettario o no: il tema non si pone.
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Contenuto informativo scritto con l'IA, non sostituisce un professionista. Aggiornato a settembre 2026.
Fonti
- Agenzia delle Entrate, testo della Legge 190/2014, commi 54-89 (PDF) — comma 67 (ritenuta) e comma 69 (obblighi come sostituto)
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 32/E del 05/12/2023 (PDF), par. 1.2 e 3.3
- Agenzia delle Entrate, "Fattura elettronica per i forfettari"
- Agenzia delle Entrate, ritenuta d'acconto sulle provvigioni (agenti, rappresentanti, mediazione)