Requisiti del regime forfettario: chi può entrare e le cause di esclusione
Per applicare il regime forfettario non basta avere ricavi bassi: la legge (art. 1, commi 54-57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) prevede un requisito di accesso sul fatturato e una serie di cause di esclusione che riguardano la tua situazione personale o societaria. Basta una sola causa di esclusione, anche con ricavi bassissimi, per restare fuori dal regime. Vediamole una per una.
Questa guida elenca tutte le cause di esclusione. Per i dettagli sulla soglia dei ricavi vedi limite 85.000 € nel forfettario; per il caso più frequente, il lavoro dipendente, vedi partita IVA forfettaria e lavoro dipendente: il limite dei 35.000 €.
Il requisito di accesso: la soglia dei ricavi
Per accedere e restare nel regime forfettario, i ricavi o i compensi dell'anno non devono superare 85.000 €. Se li superi durante l'anno, cosa succede dipende da quanto: sotto i 100.000 € esci dal regime solo dall'anno successivo, sopra i 100.000 € esci subito, nello stesso anno, con obbligo di IVA sulle fatture da quel momento. Tutti i dettagli, con esempi numerici, sono nella guida dedicata: limite 85.000 € nel forfettario, cosa succede se lo superi.
Causa di esclusione: redditi da lavoro dipendente o pensione sopra soglia
Se nell'anno precedente hai percepito redditi da lavoro dipendente, redditi assimilati o pensione per più di 35.000 € (soglia in vigore per il 2025 e il 2026, poi tornerebbe a 30.000 € salvo proroghe), non puoi applicare il forfettario nell'anno in corso — a meno che il rapporto di lavoro non sia cessato nell'anno precedente. È una delle cause più frequenti perché riguarda chiunque abbia (o abbia avuto di recente) un impiego da dipendente insieme alla partita IVA. Trovi il calcolo, le due eccezioni sulla cessazione del rapporto e degli esempi numerici nella guida dedicata: partita IVA forfettaria e lavoro dipendente: il limite dei 35.000 €.
Causa di esclusione: partecipazioni in società, associazioni o controllo di srl
Non può applicare il forfettario chi partecipa contemporaneamente all'esercizio della propria attività (impresa, arte o professione) e:
- a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari (di cui all'art. 5 del TUIR, DPR 917/1986);
- oppure controlla, direttamente o indirettamente, una società a responsabilità limitata (o un'associazione in partecipazione) che svolge un'attività economica riconducibile, anche indirettamente, a quella della partita IVA forfettaria.
Il testo esatto, dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate che spiega la norma (art. 1, comma 57, lett. d, L. 190/2014):
"non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del [TUIR] […], ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti e professioni."
In pratica: avere una quota in una srl che fa un lavoro completamente diverso dal tuo, in genere, non fa scattare l'esclusione; se invece l'attività della srl è la stessa o assomiglia troppo alla tua (per esempio: sei consulente forfettario e controlli anche una srl di consulenza), è un caso da verificare con il tuo commercialista prima di aprire o mantenere la partita IVA forfettaria, perché la "riconducibilità" delle attività si valuta caso per caso.
Causa di esclusione: attività rivolta all'ex datore di lavoro
Non può applicare il forfettario chi svolge la propria attività prevalentemente nei confronti di:
- un datore di lavoro con cui è in corso un rapporto di lavoro dipendente;
- oppure un datore di lavoro con cui il rapporto era in corso nei due periodi d'imposta precedenti;
- oppure soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a quel datore di lavoro.
Il testo esatto (art. 1, comma 57, lett. d-bis, L. 190/2014, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 10 aprile 2019):
"non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni."
Questa regola serve a evitare che un dipendente si trasformi solo sulla carta in una partita IVA, continuando a lavorare quasi solo per lo stesso datore di lavoro. La verifica sulla "prevalenza" del fatturato verso l'ex datore di lavoro si fa a fine anno: se scatta, l'esclusione vale dall'anno successivo. C'è un'eccezione per chi apre partita IVA subito dopo il praticantato obbligatorio di una professione (es. avvocati, commercialisti). Il confine tra "prevalente" e "occasionale", e i casi limite (consulenze miste, ex colleghi in altre aziende collegate), vanno verificati con un commercialista: qui trovi la regola generale.
Causa di esclusione: mancanza di residenza fiscale in Italia
Non può applicare il forfettario chi non è fiscalmente residente in Italia, con un'eccezione:
"non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto." (art. 1, comma 57, lett. b, L. 190/2014)
Quindi chi risiede in un altro Stato UE o SEE (con scambio di informazioni adeguato) può comunque accedere al forfettario, ma solo se almeno il 75% del suo reddito complessivo è prodotto in Italia.
Le altre cause di esclusione, in breve
La legge ne prevede altre due, meno frequenti per chi legge questa guida:
- chi si avvale di regimi speciali ai fini IVA o di altri regimi forfetari di determinazione del reddito (per esempio agricoltura, editoria, agenzie di viaggio con regimi propri);
- chi effettua, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati (o porzioni di fabbricato), di terreni edificabili, oppure cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.
Ricorda anche che, oltre alla soglia degli 85.000 €, il regime forfettario si perde se le spese per personale e collaboratori superano i 20.000 € lordi nell'anno: la tabella con questo limite è già nella guida sul limite 85.000 €.
Cosa fare se pensi di rientrare in una causa di esclusione
Le cause legate al fatturato (85.000 €) e ai redditi da lavoro dipendente (35.000 €) sono semplici da controllare da solo, con un numero preciso. Le altre — partecipazioni societarie, ex datore di lavoro, residenza fiscale con redditi misti — dipendono da valutazioni caso per caso (cosa vuol dire "riconducibile", cosa vuol dire "prevalente") che l'Agenzia delle Entrate stessa chiarisce con risposte a interpello specifiche. Se il tuo caso non è chiaramente "dentro" o "fuori" da questa guida, verifica con il tuo commercialista prima di aprire la partita IVA o prima di continuare a fatturare in regime forfettario: un errore su queste cause si scopre spesso solo in controllo, con interessi e sanzioni.
Se invece stai per aprire una nuova partita IVA forfettaria e vuoi sapere passi e costi, trovi tutto nella guida aprire partita IVA in regime forfettario: i passi e i costi. Se invece vuoi proprio smettere, vedi chiudere la partita IVA forfettaria: come si fa e quanto costa.
Domande frequenti
Basta superare una sola causa di esclusione per uscire dal forfettario?
Sì. Le cause di esclusione (partecipazioni societarie, ex datore di lavoro, residenza, regimi speciali, cessioni di immobili/mezzi di trasporto) valgono ciascuna da sola: non serve che si sommino più condizioni.
Se ho una piccola quota in una società di persone, perdo comunque il forfettario?
Sì, la causa di esclusione riguarda la partecipazione in sé (non c'è una soglia minima di quota) se partecipi contemporaneamente all'esercizio della tua attività e a quella società. Verifica comunque la tua situazione specifica con un commercialista, perché il concetto di "partecipazione" e di "contemporaneità" può avere sfumature.
Lavoro part-time e ho anche partita IVA forfettaria: rischio l'esclusione per l'ex datore di lavoro?
La causa sull'ex datore di lavoro riguarda l'attività prevalentemente rivolta al tuo datore di lavoro attuale (o a chi ci ha lavorato nei due anni precedenti), non il fatto di avere un contratto part-time in sé. Se i tuoi clienti da partita IVA sono altri, questa causa in genere non si applica; se invece il tuo principale (o unico) cliente è proprio il tuo datore di lavoro, verifica con un commercialista.
Se vivo all'estero ma lavoro quasi solo con clienti italiani, posso avere il forfettario?
Solo se risiedi in uno Stato UE o SEE con adeguato scambio di informazioni e almeno il 75% del tuo reddito complessivo è prodotto in Italia. Fuori da questi casi, la mancanza di residenza fiscale in Italia è causa di esclusione.
Le cause di esclusione si verificano una volta sola all'apertura della partita IVA?
No: vanno controllate ogni anno. Il regime forfettario cessa di avere effetto dall'anno successivo a quello in cui viene meno un requisito di accesso o si verifica una causa di esclusione (fanno eccezione i casi, come il superamento degli 100.000 € di ricavi, in cui l'uscita è immediata: vedi la guida sul limite 85.000 €).
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Contenuto informativo scritto con l'IA, non sostituisce un professionista. Aggiornato a settembre 2026.
Fonti
- Normattiva, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (testo consolidato), art. 1
- Agenzia delle Entrate, requisiti del regime forfettario
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 (modifiche al regime forfetario, cause di esclusione lett. d e d-bis)
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023 (regime forfetario)