Partita IVA forfettaria da pensionati: contributi INPS e cumulo con la pensione
Sei già in pensione e vuoi aprire una partita IVA in regime forfettario per un'attività di consulenza, un artigianato o un piccolo commercio? Nella maggior parte dei casi si può, e ci sono anche due vantaggi che riguardano proprio i pensionati: una possibile riduzione del 50% dei contributi INPS e, quasi sempre, la piena cumulabilità tra pensione e nuovo reddito. Vediamo le regole, con le eccezioni da conoscere prima di iniziare.
Aprire la partita IVA da pensionati: il punto di partenza
Nessuna norma vieta a un pensionato di aprire una partita IVA. I requisiti di accesso al forfettario sono gli stessi di chiunque altro: la soglia di 85.000 € di ricavi o compensi dell'attività (vedi limite 85.000 € nel forfettario) e le cause di esclusione dell'art. 1, commi 57-58, della legge 190/2014 (vedi requisiti del regime forfettario e cause di esclusione).
C'è un solo punto in cui la pensione entra direttamente tra i requisiti: se nell'anno precedente hai percepito più di 35.000 € tra pensione e redditi da lavoro dipendente/assimilati, per l'anno in corso il forfettario è precluso (soglia elevata da 30.000 € per il 2025-2026). Questa causa ostativa, con esempi e l'eccezione per chi ha cessato il rapporto di lavoro, è spiegata nella guida dedicata: partita IVA forfettaria e lavoro dipendente: il limite dei 35.000 €. Qui non la ripetiamo: ci concentriamo invece su due aspetti specifici di chi è già pensionato e apre (o ha già) una partita IVA, cioè i contributi INPS e il cumulo dei redditi.
Nota: la soglia degli 85.000 € riguarda solo i ricavi o i compensi della tua attività, non la pensione: i due importi restano su binari separati ai fini di quel limite.
La riduzione del 50% dei contributi INPS per gli over 65
Se sei iscritto alla Gestione Artigiani o alla Gestione Commercianti (non alla Gestione Separata, vedi sotto) e hai già una pensione, puoi chiedere che il contributo previdenziale dovuto come lavoratore autonomo sia applicato a metà. Lo prevede l'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in vigore dal 1° gennaio 1998.
Chi può richiederla, secondo la scheda ufficiale INPS:
- deve avere compiuto 65 anni;
- deve percepire una pensione a carico delle Gestioni INPS (in generale, le Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi e l'Assicurazione Generale dei Lavoratori Dipendenti, comprese alcune gestioni soppresse come l'ex INPDAI);
- la riduzione spetta ai titolari di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità, anche titolari di pensione supplementare.
Chi resta escluso, sempre secondo l'INPS:
- i pensionati a carico di ex IPOST, ex INPDAP, FFSS, ex ENPALS o fondi integrativi/facoltativi;
- i titolari di pensione a carico della Gestione Separata (anche con facoltà di computo) — quindi, se la tua pensione viene da lì, questa riduzione non si applica;
- chi ha ottenuto la pensione con l'istituto della cosiddetta "Opzione donna" (calcolo contributivo);
- i titolari di pensione di reversibilità.
Per artigiani e commercianti la riduzione riguarda sia il contributo sul reddito minimale sia la quota che eccede il minimale. Va richiesta con un'apposita domanda all'INPS (dal 2025 tramite il Portale delle Agevolazioni, modulo "Riduzione 50% ART-COM"): non è automatica.
Questa agevolazione riguarda solo le Gestioni Artigiani e Commercianti. Se sei forfettario iscritto alla Gestione Separata (il caso più comune per chi fa consulenza o libera professione senza cassa di categoria), questa riduzione non ti spetta: per le tue aliquote vedi contributi INPS nel forfettario: Gestione Separata o Artigiani/Commercianti, che spiega anche la diversa riduzione del 35% legata al regime forfettario (cumulabile con quella per over 65, quando entrambe spettano).
Il cumulo tra pensione e reddito da lavoro autonomo
La regola generale, secondo l'INPS, è che la pensione si cumula per intero con i redditi da lavoro autonomo (quindi anche con quelli della tua partita IVA forfettaria) nei casi più comuni:
- pensioni di vecchiaia;
- pensioni di anzianità;
- pensioni o assegni di invalidità liquidati con almeno 40 anni di contributi;
- dal 2009, tutte le pensioni di anzianità, i trattamenti di prepensionamento e le pensioni di vecchiaia liquidate con il sistema contributivo.
Per la maggior parte di chi legge questa guida (pensione di vecchiaia "ordinaria"), quindi, aprire la partita IVA forfettaria non riduce la pensione: i due redditi si sommano senza trattenute.
Le eccezioni da conoscere:
- Pensioni di invalidità/assegni di invalidità liquidati con meno di 40 anni di contributi, con decorrenza dopo il 31/12/1994, e con reddito da lavoro autonomo che superi il trattamento minimo annuo: qui i limiti restano, e vanno verificati caso per caso con l'INPS o un patronato.
- "Quota 100" e pensione anticipata flessibile: qui il cumulo non è ammesso, con una sola eccezione — i redditi da lavoro autonomo occasionale (non una partita IVA continuativa) entro 5.000 € lordi l'anno, nel periodo tra la decorrenza della pensione e l'età della pensione di vecchiaia. Superare questo limite, o avere un'altra attività lavorativa non occasionale, comporta la sospensione della pensione per l'anno in cui il reddito è stato percepito. Se il tuo caso rientra in uno di questi schemi di pensionamento anticipato, verifica con l'INPS prima di aprire la partita IVA forfettaria: qui il rischio non è fiscale, ma la sospensione dell'assegno pensionistico.
L'obbligo di comunicazione annuale all'INPS
Se la tua pensione non è interamente cumulabile con il reddito da lavoro autonomo (rientri quindi in una delle eccezioni sopra), la legge ti obbliga a comunicare ogni anno all'INPS i redditi da lavoro autonomo percepiti, di regola entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF. La comunicazione riguarda sia il consuntivo dell'anno appena chiuso sia una stima "a preventivo" per l'anno in corso, così l'INPS può calcolare eventuali trattenute.
Attenzione alla sanzione: chi non presenta questa dichiarazione, quando dovuta, è tenuto a versare all'INPS una somma pari all'intero importo annuo della pensione percepita nell'anno a cui si riferisce la dichiarazione omessa. Se il tuo caso rientra tra quelli con limiti di cumulo, non saltare questo adempimento.
Se invece la tua pensione è tra quelle interamente cumulabili (il caso più comune, vedi sopra), questo obbligo di comunicazione specifico non si applica: restano comunque gli obblighi fiscali ordinari del forfettario, spiegati nelle altre guide di ContiSereni.
Domande frequenti
Devo scegliere tra pensione e partita IVA forfettaria?
No, nella grande maggioranza dei casi (pensione di vecchiaia o di anzianità "ordinaria") i due redditi si cumulano per intero: puoi tenere entrambi senza perdere nulla della pensione. Le eccezioni (schemi di pensionamento anticipato come "quota 100", invalidità con meno di 40 anni di contributi) vanno però verificate con l'INPS prima di iniziare.
Se sono forfettario con Gestione Separata, ho diritto alla riduzione del 50% per over 65?
No: secondo l'INPS, i titolari di pensione a carico della Gestione Separata sono esplicitamente esclusi da questa riduzione, che riguarda solo la Gestione Artigiani e Commercianti.
La pensione conta per il limite degli 85.000 € del forfettario?
No: quella soglia riguarda solo i ricavi o i compensi della tua attività. La pensione entra invece (insieme al lavoro dipendente) nel diverso limite dei 35.000 € sui redditi dell'anno precedente, trattato nella guida dedicata.
Come chiedo la riduzione del 50% dei contributi?
Presentando un'apposita domanda all'INPS (dal 2025 tramite il Portale delle Agevolazioni). Non è automatica: senza domanda, i contributi restano quelli ordinari della tua gestione.
Questa guida riguarda i pensionati che aprono o hanno già una partita IVA forfettaria. Per il limite di reddito che riguarda pensione e lavoro dipendente insieme, vedi il limite dei 35.000 €; per le aliquote e la riduzione del 35% legata al regime forfettario, vedi contributi INPS nel forfettario; per tutte le altre cause di esclusione dal regime, vedi requisiti del regime forfettario. I casi di pensionamento anticipato o di invalidità con limiti di cumulo vanno verificati con l'INPS o un patronato: qui trovi la regola generale, non una consulenza sul tuo caso specifico.
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Contenuto informativo scritto con l'IA, non sostituisce un professionista. Aggiornato a settembre 2026.
Fonti
- INPS, "Riduzione contributiva Artigiani e Commercianti" (aggiornata al 21 ottobre 2025; requisiti, esclusioni e riferimento all'art. 59, comma 15, L. 449/1997, testo verificato con curl+grep il 29/09/2026)
- INPS, "Cumulo pensione e reddito da lavoro" (regole di cumulabilità, eccezioni quota 100/pensione anticipata flessibile, obbligo di comunicazione e sanzione, testo verificato con curl+grep il 29/09/2026)