Fattura a un cliente estero in regime forfettario: come si fa
Anche fatturando all'estero, chi è in regime forfettario resta senza IVA e con le stesse regole di sempre: cambia solo come si manda la fattura e, in alcuni casi, cosa succede quando è il forfettario a comprare un servizio da un fornitore estero. Vediamo privati e aziende, UE ed extra-UE, e il caso più comune per chi lavora online: la pubblicità o i software esteri (Google Ads, Meta Ads, abbonamenti SaaS).
Questa guida riguarda solo le fatture verso o da clienti/fornitori esteri. Per il testo esatto della dicitura obbligatoria vedi dicitura fattura forfettario, con un esempio completo; per il bollo da 2 € vedi marca da bollo e fattura del forfettario.
La regola di base: niente IVA, come sempre
Anche verso un cliente estero, la fattura del forfettario resta senza IVA, con la stessa dicitura obbligatoria che usi per i clienti italiani ("Operazione effettuata in regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014 e successive modificazioni"). Il testo completo, con un esempio passo per passo, è nella guida dedicata: dicitura fattura forfettario, con un esempio completo. Qui non lo ripetiamo: cambia solo il canale di invio e qualche adempimento in più, che vediamo sotto.
Cliente privato o azienda, UE o extra-UE: la mappa
| Cliente | Fattura senza IVA | Fattura elettronica via SdI | VIES |
|---|---|---|---|
| Privato extra-UE | Sì | Consigliata (vedi sotto) | Non richiesto |
| Azienda extra-UE | Sì | Consigliata (vedi sotto) | Non richiesto |
| Privato UE | Sì | Consigliata (vedi sotto) | Non richiesto |
| Azienda UE (B2B, operazione intracomunitaria di servizi) | Sì | Consigliata (vedi sotto) | Da verificare con il tuo commercialista/CAF (vedi il paragrafo dedicato) |
Come si manda la fattura: fattura elettronica con codice XXXXXXX
Dal 1° luglio 2022 i dati delle fatture per le operazioni con l'estero (le cosiddette operazioni transfrontaliere) si trasmettono tramite il Sistema di Interscambio (SdI), lo stesso canale della fattura elettronica: il vecchio "esterometro" come comunicazione separata non esiste più. In base alla guida ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, l'operatore IVA italiano può scegliere di emettere una vera fattura elettronica anche verso il cliente estero (privato o azienda, UE o extra-UE): in questo caso non serve trasmettere altro, perché il dato arriva già all'Agenzia con la fattura stessa. Nel campo "Codice destinatario" va scritto il codice convenzionale di 7 caratteri "XXXXXXX".
In pratica, per un forfettario è quasi sempre la strada più semplice: quasi tutti i programmi di fatturazione elettronica (compreso quello gratuito dell'Agenzia) gestiscono in automatico l'invio con XXXXXXX per i clienti esteri, così non devi occuparti di comunicazioni aggiuntive. Verifica comunque con il tuo programma di fatturazione o il tuo commercialista se supporta questa modalità in automatico.
Nota: la trasmissione della fattura elettronica con XXXXXXX evita l'esterometro, ma non sostituisce gli eventuali modelli Intrastat, che restano un adempimento a parte (vedi il paragrafo sul VIES qui sotto).
Il bollo da 2 €, anche verso l'estero
Vale la stessa regola generale: se la fattura (compresa quella a un cliente estero) supera 77,47 €, è dovuto il bollo da 2 €, da indicare con "Bollo virtuale: SI" e da versare poi a trimestre. Non ripetiamo qui scadenze e codici tributo: li trovi nella guida marca da bollo e fattura del forfettario.
VIES: quando serve iscriversi
Il VIES (VAT Information Exchange System) è l'archivio che serve per fare operazioni intracomunitarie, cioè scambi con soggetti passivi IVA di altri Stati UE. Sulle regole generali, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'iscrizione riguarda chi effettua operazioni intracomunitarie di beni o servizi con altri soggetti passivi IVA europei, e si richiede in fase di apertura partita IVA o successivamente in via telematica.
Per un forfettario la situazione ha una particolarità: non applicando l'IVA sulle proprie fatture attive, potrebbe sembrare che il VIES non serva mai. In realtà, per le prestazioni di servizi "generiche" rese a un'azienda di un altro Stato UE (B2B), l'operazione segue comunque le regole di territorialità IVA UE (il servizio si considera effettuato nel Paese del cliente, che applica lì il reverse charge), ed è per questo trattata come operazione intracomunitaria anche se tu, forfettario, non addebiti IVA in fattura. Le pagine ufficiali che abbiamo consultato confermano la regola generale sul VIES ma non specificano in modo inequivocabile il caso particolare del forfettario che vende solo servizi generici B2B in UE: verifica con il tuo commercialista o con il CAF prima di iniziare a fatturare clienti UE, per sapere se nel tuo caso serve l'iscrizione al VIES e se vanno presentati gli elenchi Intrastat dei servizi.
Se non ti iscrivi al VIES quando servirebbe, il rischio pratico più comune è che i tuoi dati non risultino nell'archivio quando il cliente UE (o il suo commercialista) fa la verifica prima di pagarti: verifica comunque il tuo caso specifico con un professionista prima di operare con clienti UE in modo continuativo.
Reverse charge: quando sei tu ad acquistare da un fornitore estero
Il caso più frequente per chi lavora online: paghi un abbonamento a Google Ads, Meta Ads o a un software SaaS estero (per esempio un tool di email marketing o di hosting). Il fornitore estero, di regola, non ti addebita l'IVA italiana. In questi casi, secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate sul regime forfetario, il forfettario:
- resta esonerato dagli adempimenti IVA in generale, tranne che per "liquidazione e versamento dell'IVA, salva l'ipotesi di acquisti dall'estero o di acquisti soggetti al reverse-charge";
- deve quindi integrare la fattura ricevuta (o emettere un'autofattura, se il fornitore non gli manda una fattura) con l'IVA italiana dovuta, e versarla con F24;
- non può detrarre questa IVA: la circolare chiarisce che il regime forfetario comporta "l'esclusione [...] dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni". A differenza di un'azienda o un professionista in regime ordinario (che verserebbe e poi detrarrebbe la stessa IVA, con effetto complessivamente neutro), per il forfettario l'IVA sul reverse charge è un costo vero, che si aggiunge al prezzo pagato al fornitore estero.
In pratica, con la fattura elettronica il documento da inviare allo SdI per questa integrazione è di tipo TD17 ("integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero"), secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate sulla compilazione della fattura elettronica.
Il codice tributo F24 esatto per versare questa IVA va verificato con un commercialista o sul sito dell'Agenzia delle Entrate: qui indichiamo la regola generale (integrazione/autofattura + versamento senza detrazione), non il codice pratico da scrivere sull'F24, perché dipende anche da come e quando fai il versamento.
Domande frequenti
Se il mio cliente è un privato all'estero, devo fare qualcosa di diverso rispetto a un cliente italiano?
No: resti senza IVA con la stessa dicitura, e il bollo si applica con le stesse regole (oltre 77,47 €). Cambia solo che, di norma, conviene mandare comunque la fattura elettronica con codice destinatario XXXXXXX, così i dati arrivano già all'Agenzia.
Devo iscrivermi al VIES anche se non applico mai l'IVA?
Dipende dal tipo di operazione. Per le prestazioni di servizi generiche a un'azienda UE la situazione non è chiarita in modo univoco dalle fonti ufficiali che abbiamo consultato: verifica con il tuo commercialista o CAF prima di iniziare a fatturare clienti UE in modo continuativo.
Se pago Google Ads o un software estero, quanto mi costa in più rispetto a un'azienda in regime ordinario?
La differenza è che tu, forfettario, versi l'IVA con il reverse charge ma non la recuperi (non la detrai): per un'azienda ordinaria la stessa IVA sarebbe invece recuperabile e quindi, di fatto, a costo zero. Considera questo costo aggiuntivo quando scegli strumenti o servizi esteri a pagamento.
Cosa succede se dimentico di fare l'integrazione/autofattura sugli acquisti esteri?
È un adempimento IVA a cui il forfettario resta comunque tenuto (a differenza degli altri adempimenti IVA, da cui è esonerato): se lo salti, rischi sanzioni in caso di controllo. Se non l'hai mai fatto e usi regolarmente servizi pubblicitari o software esteri a pagamento, parlane con il tuo commercialista per regolarizzare.
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Contenuto informativo scritto con l'IA, non sostituisce un professionista. Aggiornato a settembre 2026.
Fonti
- Agenzia delle Entrate, "Fatture verso e da soggetti stranieri (transfrontaliere)"
- Agenzia delle Entrate, "Fattura elettronica per i forfettari"
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023 (regime forfetario, adempimenti IVA e reverse charge)
- Agenzia delle Entrate, "Autofatture" (fatture e corrispettivi, FAQ compilazione)
- Agenzia delle Entrate, "Inclusione archivio VIES: che cos'è"